Il POS per le società di traslochi: l’Associazione interpella il Ministero e la Direzione Generale del Lavoro

L'associazione.
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Nicla Caradonna, presidente di ANIT FederTraslochi, ha rivolto un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché alla Direzione Generale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. L’oggetto è conoscere in via definitiva se c’è o meno l’obbligo di redigere un piano operativo della sicurezza (POS) per le società di traslochi che lavorano all’interno di un cantiere temporaneo o mobile.

Scrive, tra l’altro, Nicla Caradonna: «In dottrina e prassi ispettiva sono emersi dubbi interpretativi sul se la semplice presenza di un’impresa non edile all’interno del cantiere comporti automaticamente l’obbligo di POS oppure se tale obbligo sia limitato ai soggetti effettivamente incaricati dell’esecuzione delle lavorazioni edili; la richiesta di interpello si fonda sulla necessità di definire un quadro interpretativo univoco riguardo alla qualificazione di imprese che, pur operando all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, non svolgono attività rientranti tra i lavori edili o di ingegneria civile». Nel concreto, quindi, la richiesta consiste nell’avere una risposta definitiva se in questa circostanza le aziende di trasloco o di trasporto debbano elaborare un POS oppure no.

La dottoressa Francesca Levato, ispettrice del lavoro di Roma, durante la lectio magistralis nel recente webinar organizzato da ANIT FederTraslochi sulle procedure da seguire in caso di verifica in un’azienda da parte dell’ispettore del lavoro, ha espressamente detto che la normativa vigente non fissa alcun obbligo per le stesse aziende. Tuttavia i clienti, preoccupati da eventuali controlli, le inducono ugualmente a fornirlo.

L’interpello, molto tecnico, richiamando il principio di proporzionalità e adeguatezza documentale, riflette: «L’obbligo di POS è previsto per attività con rischi tipici del cantiere. La società di traslochi effettua operazioni: non continuative, non integrate nel ciclo produttivo dell’opera edile, caratterizzate da rischi gestiti mediante DVR aziendale, formazione ex Titolo I e coordinamento ex art. 26 (il DVR, Documento di valutazione dei rischi, e gli altri richiami normativi identificano le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nda). L’imposizione del POS, documento strutturato per analisi di rischi tipici edilizi, non risulterebbe proporzionale né tecnicamente pertinente».

In definitiva, ANIT FederTraslochi chiede quindi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Direzione Generale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di chiarire in via definitiva se e a quali condizioni sussista l’obbligo di redazione del POS per le società di traslochi, il criterio della loro eventuale interferenza operativa con lavorazioni proprie del cantiere edile, l’applicabilità di documentazione alternativa, la distinzione tra impresa esecutrice obbligata a redigere il POS e semplice impresa fornitrice, la coerenza della normativa con le interpretazioni ispettive in maniera da evitare controversie.

Segue il documento integrale.

Interpello al Ministero e alla Direzione Generale del Lavoro