L’obbligo del tachigrafo per i veicoli che trasportano merci all’estero o fanno cabotaggio

L'associazione.
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Nel 2026, a partire dal 1 luglio, l’Unione Europea fissa l’obbligo del tachigrafo anche per i veicoli commerciali leggeri. Si tratta di quegli automezzi con una massa complessiva a pieno carico superiore alle due tonnellate e mezza inclusi i rimorchi e i semirimorchi. La condizione essenziale è che risultino impiegati a fini commerciali nel trasporto su strada transfrontaliero o nel cabotaggio (cioè il trasporto tra due luoghi all’interno dello stesso Paese effettuato da un operatore registrato in un altro Paese).

Questo obbligo che in precedenza, nel 2023 e nel ’24, aveva riguardato gli automezzi con un peso superiore alle tre tonnellate e mezza, rappresenta una vera e propria rivoluzione per tante piccole e medie imprese della logistica. Il provvedimento obbliga a registrare digitalmente i tempi di guida e di riposo. Lo scopo è migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, incrementare la sicurezza stradale, valorizzare la lealtà nella concorrenza. Va da sé che per gli imprenditori, in particolare gli operatori di flotte, si presentino nuove sfide tecniche e organizzative.

Il tachigrafo è un dispositivo che registra automaticamente i dati della guida come la velocità, la distanza percorsa, i tempi su strada e di riposo. Serve a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e sulle ore di lavoro dei conducenti, proteggendo anche i lavoratori attraverso la registrazione dei loro orari. Dal 2006 i tachigrafi digitali obbligatori memorizzano i dati su una smart-card del conducente e nel veicolo. Le registrazioni risultano così più sicure, precise e difficili da manomettere rispetto ai vecchi modelli analogici.

Già dall’agosto ‘23 ai nuovi camion registrati è richiesto d’installare il tachigrafo intelligente di seconda generazione. Entro l’agosto scorso hanno dovuto farlo anche i veicoli commerciali con massa superiore alle tre tonnellate e mezza. L’estate prossima toccherà ai furgoni, ai camioncini e agli altri veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore. L’obbligo non lo determina la classe del veicolo, ma la sua finalità commerciale e il tipo di trasporto. I proprietari dei mezzi che trasportano regolarmente merci oltre i confini nazionali, o operano in Italia nell’ambito del cabotaggio, dovranno installare il tachigrafo. Ne saranno esentati, invece, i trasporti esclusivamente nazionali e i trasporti per conto proprio. Ciò, però, a condizione che l’utilizzo non sia commerciale e la guida non costituisca l’attività principale.

Le aziende interessate hanno l’obbligo di documentazione e di equipaggiamento con il tachigrafo intelligente di seconda generazione al più tardi il 1 luglio 2026. L’installazione viene eseguita da officine specializzate certificate. Gli operatori di flotte devono inoltre adeguare i loro processi interni. Vanno quindi riorganizzate la pianificazione dei percorsi, l’archiviazione dei dati e la gestione del personale in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 561/2006 e le altre norme del Pacchetto Mobilità UE I. È prevista inoltre la formazione obbligatoria del personale alla guida degli autoveicoli, in particolare nelle aziende dove non sono finora mai stati utilizzati i tachigrafi.

I conducenti dovranno avere sempre con sé un documento che registri in modo coerente i tempi di guida e di riposo. Potranno inoltre effettuare eventuali inserimenti manuali se necessario. Su richiesta, durante le ispezioni, potranno presentare i dati e collaborare con il datore di lavoro per il download dei dati dal tachigrafo e dalla carta del conducente.